Art. 4.
(Disciplina per il farmaco omeopatico e il rimedio fitoterapico).

      1. Il Ministro della salute istituisce, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione per i medicinali omeopatici e i rimedi fitoterapici, al fine di definire i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia necessari per il loro inserimento nel Prontuario farmaceutico del Servizio sanitario nazionale.
      2. La Commissione di cui al comma 1 verifica che la modalità di inserimento dei medicinali omeopatici e dei rimedi fitoterapici nel Prontuario farmaceutico del Servizio sanitario nazionale garantisca la corretta informazione scientifica.
      3. La Commissione di cui al comma 1 dura in carica quattro anni per assicurare la fase di transizione; alla fine del suo mandato propone due suoi rappresentanti quali nuovi membri della Commissione unica del farmaco (CUF).
      4. La Commissione di cui al comma 1 è composta da dieci membri: due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzione di presidente, due medici chirurghi, due farmacisti, due ricercatori esperti in medicina omeopatica e in

 

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fitoterapia, un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 209, e un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca. Il segretario della Commissione è un funzionario del Ministero della salute con qualifica funzionale non inferiore all'area C, posizione economica C2.
      5. Gli oneri per le eventuali spese sostenute dalla Commissione di cui al comma 1 per lo svolgimento della sua attività sono posti a carico del Ministero della salute nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.