1. Il Ministro della salute istituisce, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione per i medicinali omeopatici e i rimedi fitoterapici, al fine di definire i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia necessari per il loro inserimento nel Prontuario farmaceutico del Servizio sanitario nazionale.
2. La Commissione di cui al comma 1 verifica che la modalità di inserimento dei medicinali omeopatici e dei rimedi fitoterapici nel Prontuario farmaceutico del Servizio sanitario nazionale garantisca la corretta informazione scientifica.
3. La Commissione di cui al comma 1 dura in carica quattro anni per assicurare la fase di transizione; alla fine del suo mandato propone due suoi rappresentanti quali nuovi membri della Commissione unica del farmaco (CUF).
4. La Commissione di cui al comma 1 è composta da dieci membri: due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzione di presidente, due medici chirurghi, due farmacisti, due ricercatori esperti in medicina omeopatica e in